IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2007/23/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
gli articoli 1, 2 e 29; 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n.  7,  recante
recepimento della direttiva  93/15/CEE,  relativa  all'armonizzazione
delle disposizioni in materia di immissione sul mercato  e  controllo
degli esplosivi  per  uso  civile,  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione,  adottato  con  decreto  del  Ministro  dell'interno   19
settembre 2002, n. 272; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive  modificazioni,
attuativa  delle  direttive  98/34/CE  e  98/48/CE,  concernente  gli
obblighi  di  preventiva  informazione  in  ambito  comunitario,  che
concernono le «regole tecniche»; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e il relativo  regolamento  per  l'esecuzione,  approvato  con  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio,  del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, del  Consiglio,
del  9  dicembre  1996,  sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; 
  Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione,  del  2  settembre
2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20
dicembre  1996,  sull'equipaggiamento  marittimo,  e  le   pertinenti
convenzioni internazionali ivi menzionate; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele,
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo  rilevante  ai  fini
del SEE); 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  reca  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° aprile 2010; 
  Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, dell'interno,
della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto-legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare  la
libera circolazione degli articoli pirotecnici nel  mercato  interno,
assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e  della
sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la  tutela
dei consumatori e  la  protezione  ambientale.  Il  presente  decreto
individua, inoltre, i  requisiti  essenziali  di  sicurezza  che  gli
articoli pirotecnici devono possedere per poter  essere  immessi  sul
mercato. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) agli articoli pirotecnici destinati  ad  essere  utilizzati  a
fini non commerciali, conformemente  alla  normativa  vigente,  dalle
forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco; 
    b) all'equipaggiamento che rientra nel campo  d'applicazione  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; 
    c)  agli  articoli  pirotecnici  da   impiegarsi   nell'industria
aeronautica e spaziale; 
    d) alle capsule a percussione da utilizzarsi  specificamente  nei
giocattoli che rientrano nel campo di  applicazione  della  direttiva
2009/48/CE, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18  giugno
2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
    e) agli esplosivi che rientrano nel  campo  di  applicazione  del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e del  decreto  legislativo
25 gennaio 2010, n. 8; 
    f) alle munizioni,  ai  proiettili  e  alle  cariche  propulsive,
nonche' alle munizioni a salve utilizzate in  armi  portatili,  altre
armi da fuoco e pezzi d'artiglieria; 
    g) ai fuochi artificiali riconosciuti  e  classificati  ai  sensi
dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati  ad  essere
utilizzati direttamente dal fabbricante per  spettacoli  eseguiti  da
lui direttamente o da  dipendenti  della  sua  azienda,  ovvero  che,
esclusa l'immissione e il transito  sul  territorio  di  altri  paesi
dell'Unione europea, ove nulla osti  da  parte  degli  stessi  Paesi,
siano direttamente destinati all'esportazione. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione  di
misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e  la
repressione  del  traffico  e  dell'impiego  illecito   di   articoli
pirotecnici. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
              Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          14 giugno 2007, n. L 154. 
              - Gli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 luglio 2009,  n.
          88, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  161  del  14
          luglio 2009 S.O. n. 110/L, cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e IV, ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'art.   117,   quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) quando non siano d'ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              «Art. 29 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di
          articoli  pirotecnici).  -  1.  Nella  predisposizione  del
          decreto  legislativo  per  l'attuazione   della   direttiva
          2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          maggio  2007,  relativa  all'immissione  sul   mercato   di
          articoli pirotecnici, il Governo e' tenuto a seguire, oltre
          ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) disciplinare, mediante sistemi  informatizzati  di
          trattamento dei dati e  di  gestione  delle  procedure,  le
          domande  ed  i  procedimenti   per   l'accertamento   della
          conformita' degli  articoli  pirotecnici  ai  requisiti  di
          sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure
          per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad
          organismi diversi; 
                b)  armonizzare  le  norme  di  recepimento  con   le
          disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi  compresi
          gli aspetti di prevenzione incendi,  delle  fabbriche,  dei
          depositi, del trasporto,  degli  esercizi  di  vendita  dei
          prodotti esplodenti; 
                c) assicurare la produzione, l'uso e  lo  smaltimento
          ecocompatibili dei  prodotti  esplodenti,  compresi  quelli
          pirotecnici  per  uso  nautico,  e  dei  rifiuti   prodotti
          dall'accensione  di  pirotecnici   di   qualsiasi   specie,
          prevedendo una disciplina specifica per la  raccolta  e  lo
          smaltimento dei rifiuti di tali  prodotti  e  dei  prodotti
          scaduti; 
                d) prevedere  la  procedura  di  etichettatura  degli
          artifici pirotecnici, che consenta,  nella  intera  filiera
          commerciale  ed  anche  mediante   l'adozione   di   codici
          alfanumerici, la corretta  ed  univoca  individuazione  dei
          prodotti esplodenti nel territorio nazionale,  la  migliore
          tracciabilita' amministrativa degli stessi ed  il  rispetto
          dei  principi  in  materia  di  tutela  della   salute   ed
          incolumita' pubblica; 
                e)  prevedere  specifiche  licenze  e  modalita'   di
          etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini
          di ricerca, sviluppo e prova; 
                f) prevedere ogni  misura  volta  al  rispetto  delle
          esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione
          incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici
          pirotecnici e ad escludere dal possesso  di  tali  prodotti
          persone comunque ritenute pericolose; 
                g) determinare le attribuzioni e la composizione  del
          comitato competente  al  controllo  delle  attivita'  degli
          organismi  notificati  responsabili  delle   verifiche   di
          conformita',    assicurandone    l'alta    competenza     e
          l'indipendenza dei componenti; 
                h) prevedere, per  le  infrazioni  alle  disposizioni
          della legislazione nazionale di attuazione della  direttiva
          2007/23/CE, l'introduzione di  sanzioni,  anche  di  natura
          penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni
          e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla
          legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni  penali
          vigenti in materia, a tutela  dell'ordine  pubblico,  della
          sicurezza pubblica, dell'incolumita' delle persone e  della
          protezione ambientale. 
              2. Dall'attuazione della  delega  di  cui  al  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
          competenti provvedono agli adempimenti di cui  al  presente
          articolo con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili  a  legislazione  vigente.  Ai  componenti  del
          comitato di cui al comma 1, lettera g), non e'  corrisposto
          alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.». 
              - Il decreto  legislativo  2  gennaio  1977,  n.  7  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22. 
              - La legge 21 giugno 1986, n. 317 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
              - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e'  pubblicato
          nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940,  n.
          149. 
              - La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          13 gennaio 2004, n. L 7. Entrata in vigore  il  2  febbraio
          2004. 
              - La direttiva 2002/75/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          23 settembre 2002, n.  L  254.  Entrata  in  vigore  il  23
          settembre 2002. 
              - Il regolamento (CE)  1272/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353. 
              - Il regolamento  (CE)  765/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              - Il regolamento (CE)  1907/2006  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. 
          Note all'art. 1: 
              - Il D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 (Regolamento recante
          norme di attuazione delle  direttive  96/98/CE  e  98/85/CE
          relative  all'equipaggiamento  marittimo),  e'   pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, S.O. 
              - La  direttiva  2009/48/CE  direttiva  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  sulla  sicurezza  dei  giocattoli
          (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE).  Pubblicata   nella
          G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 170. 
              - Per il decreto legislativo 2 gennaio 1977,  n.  7  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.   8
          (Attuazione   della    direttiva    2008/43/CE,    relativa
          all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  10
          febbraio 2010, n. 33. 
              - L'art. 53  del  testo  unico  del  regio  decreto  n.
          773/1931 cosi' recita: 
              «Art. 53 (art. 52  testo  unico  1926).  -  E'  vietato
          fabbricare,  tenere  in  casa  o  altrove,  trasportare   o
          vendere, anche negli stabilimenti, laboratori,  depositi  o
          spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati
          riconosciuti  e  classificati  dal  Ministro  dell'interno,
          sentito il  parere  di  una  commissione  tecnica,  nonche'
          oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          1997, n. 7, privi, in tutto o in  parte,  dei  sistemi  per
          garantire la completa identificazione e la  tracciabilita',
          oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente
          normativa. 
              Nel regolamento saranno classificate tutte  le  materie
          esplosive,  secondo  la  loro   natura,   composizione   ed
          efficacia esplosiva. 
              L'iscrizione dei prodotti nelle  singole  categorie  ha
          luogo con provvedimento, avente carattere  definitivo,  del
          Ministro dell'interno.».